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PRESTAZIONI IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE  -  TABELLA B

 

I. Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari,ai giudici amministrativi, tributari e speciali, agli arbitri ed autorità, commissioni e collegicon funzioni giurisdizionali.

(1) Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente gli € 5.164,57 ma non gli € 103.291,38 a seconda dell’entità dell’interesse dedotto nel processo.

(2) Il diritto è dovuto anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.

 

(1) Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente gli € 5.164,57 ma non gli € 103.291,38 a seconda dell’entità dell’interesse dedotto nel processo.

(2) Il diritto è dovuto anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.

 

(1) Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente gli € 5.164,57 ma non gli € 103.291,38 a seconda dell’entità dell’interesse dedotto nel processo.

(2) del processo e fissazione di nuova udienza.

 

 

(1) Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente gli € 5.164,57 ma non gli € 103.291,38 a seconda dell’entità dell’interesse dedotto nel processo.

 

II. Processo di esecuzione.

(1) Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente gli € 5.164,57 ma non gli € 103.291,38 a seconda dell’entità dell’interesse dedotto nel processo.

(2) Se le prestazioni di cui ai numeri 56, 57, 59 e 60 richiedono più di un’ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacazione.

 

 

(1) Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente gli € 5.164,57 ma non gli € 103.291,38 a seconda dell’entità dell’interesse dedotto nel processo.

(2) Se le prestazioni di cui ai numeri 56, 57, 59 e 60 richiedono più di un’ora, è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più il diritto di vacazione.

 

(1) Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente gli € 5.164,57 ma non gli € 103.291,38 a seconda dell’entità dell’interesse dedotto nel processo.

 

III. Procedimenti speciali.

(1) Le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente gli € 5.164,57 ma non gli € 103.291,38 a seconda dell’entità dell’interesse dedotto nel processo.

 

IV. Diritto di vacazione.

80. Le vacazioni dei procuratori sono di un’ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di 12,39. La frazione di un’ora si calcola per un’ora intera. Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare. Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l’ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

V. Coefficienti d’applicazione.

a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a III e nel paragrafo VIII della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da € 129,11 a € 258,23.

b) Per le cause di valore inferiore a € 129,11 essi sono ridotti di un quinto.

c) Per le cause di valore da € 258,23 a € 516,46 essi sono aumentati del 75%.

d) Per le cause di valore da € 516,46 a € 1.549,37 essi sono aumentati del 200%.

e) Per le cause di valore da € 1.549,37 a € 2.582,28 essi sono aumentati del 250%.

f) Per le cause di valore da € 2.582,28 a € 5.164,57 essi sono aumentati del 300%.

g) Per le cause di valore da € 5.164,57 a € 25.822,84 essi sono aumentati del 400%.

h) Per le cause di valore da € 25.822,84 a € 51.645,69 essi sono aumentati del 500%.

i) Per le cause di valore da € 51.645,69 a € 103.291,38 essi sono aumentati del 700%.

l) Per le cause di valore da € 103.291,38 a € 258.228,45 essi sono aumentati del 900%.

m) Per le cause di valore da € 258.228,45 a € 516.456,90 essi sono aumentati del 1.000%.

n) Per le cause di valore da € 516.456,90 a € 1.549.370,70 essi sono aumentati del 1.200%.

o), Per le cause di valore superiore a € 1.549.370,70 essi sono aumentati del 1.400%.

p) Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente gli € 5.164,57 ma non gli € 103.291,38 a seconda dell’entità dell’interesse dedotto nel processo.

q) Gli arrotondamenti verranno calcolati per eccesso, alle lire 1.000 (*).

(*) Questo valore non è stato convertito in euro perché relativo agli importi calcolati in lire.

 

VI. Prestazioni del procuratore domiciliatario.

81. Al procuratore solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il

valore della controversia:

- nei giudizi avanti la pretura (2), al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla

corte d’appello o giurisdizioni equiparate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 36,15

- nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni

equiparate . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 59,39

Il suddetto compenso non è cumulabile con i diritti e gli onorari di procuratore di cui alle voci dal n. 1 al n. 82, con esecuzione dell’onorario e del diritto - se dovuto - previsto dal n. 21.

 

VII. Indennità di trasferta.

82. Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l’onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l’indennità di trasferta così come previsto nella tariffa stragiudiziale.

Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l’autorizzazione di che all’art. 10 ultima parte della legge sull’ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.

 

VIII. Diritti di collazione degli scritti.

(1) Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente gli € 5.164,57 ma non gli € 103.291,38 a seconda dell’entità dell’interesse dedotto nel processo.

(2) Ai sensi del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, l’ufficio del pretore è soppresso a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pendenti. Le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario, fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal predetto provvedimento.

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